Art. 6.

      1. I soggetti affetti da epatite cronica virale possono:

          a) ottenere la concessione dell'attestato di idoneità fisica per lo svolgimento di attività lavorative;

          b) ottenere in affidamento o in adozione minori, a meno che, a causa dello stadio clinico avanzato della malattia, sia loro impedito lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.